STATUTO

ASSOCIAZIONE PENDOLARI VALLE DELL’ANIENE

 

TITOLO I - COSTITUZIONE

  1. E’ costituita con sede in Via Cadorna 10 a Subiaco, l’Associazione denominata "Associazione Pendolari Valle dell’Aniene", detta anche "Comitato dei Pendolari" di seguito detta Associazione.
  2. L’Associazione :
  1. è apartitica, aconfessionale, e ricreativa, sociale e culturale,senza fini di lucro;, con le finalità rivolte a tutelare i suoi aderenti;
  2. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  3. svolge soltanto le attività indicate nel successivo Titolo II e quelle ad esse direttamente connesse;
  4. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
  5. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  1. La durata della associazione è illimitata.

 

TITOLO II -SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Scopo dell’Associazione è intraprendere tutte le attività possibili, presso le autorità preposte e i soggetti pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati, al fine di :
  1. migliorare il livello del servizio pubblico e della mobilita’ in generale
  2. elevare la qualita’ della vita dei pendolari
  3. difendere i diritti civili dei soci e degli utenti dei vettori di trasporto pubblico della Valle dell’Aniene, sia su gomma che su ferro.
  1. L’Associazione ha per oggetto quello di redigere progetti e proposte ed operareal fine di elevare il livello della qualità della vita dei pendolari, difendendo i diritti civili dei soci e degli utenti dei vettori di trasporto pubblico delle linee della Valle dell’Aniene, sia su gomma che su ferro.
  2. A tal fine si attiva con: petizioni, organizzazione di manifestazioni, redazione di note informative per gli utenti, lettere aperte, sondaggi, indagini statistiche, diffusione di articoli sulla stampa o attraverso altri mezzi di informazione o comunicazione, nonché qualsiasi iniziativa ritenuta idonea allo scopo. L’associazione si avvarra’ altresì di attività collaterali quali attività ricreative e di servizio per favorire la maggiore conoscenza e coesione tra gli utenti del servizio pubblico residenti nei comuni della Valle dell’Aniene e quant’altro sia ritenuto utile al perseguimento del sopraccitato scopo.
  3. L’Associazione condanna e si dissocia da qualsiasi forma di violenza, qualsiasi intento diffamatorio, qualsiasi forma di istigazione a commettere un qualsiasi reato e qualsiasi attività contro la legge.
  4. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266 del 1991, dalle leggi statali, regionali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
  5. TITOLO III - SOCI

  6. Può iscriversi all’Associazione chiunque:
  1. usufruisca regolarmente stabilmente o saltuariamente del servizio pubblico per recarsi sul luogo di studio o di lavoro;
  2. accetti il presente Statuto e condivida gli scopi della Associazione;
  3. versi la quota individuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  4. presenti regolare domanda di ammissione.

    La ammissione verra’ sancita dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei suddetti requisiti.

  1.  I soci si distinguono in:
  2. - Fondatori

    - Ordinari

    - Sostenitori

    - Onorari

    Sono soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti nell’Atto Costitutivo.

    Sono soci Oordinari tutti coloro che, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, partecipino attivamente alla vita associativa.

    Sono soci Sostenitori tutti coloro che pur non partecipando attivamente alla associazione, forniscano un sostegno economico alle sue attività.

    Il Consiglio Direttivo può nominare "soci Onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita o agli scopi dell’Associazione. Tali soci sono esenti dal pagamento della quota associativa, e sono ammessi a tutti gli effetti alla vita della Associazione.

  3. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed eventuali contributi straordinari nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
  4. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per indisciplina, per morosità o indegnità, che vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza non inferiore a due terzi dei suoi membri. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale (si intende al collegio dei revisori? O chi?) il quale decide in via definitiva.
  5. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare (se maggiorenni) direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’associazione. In quest’ultimo caso le quote associative gia’ versate non saranno rimborsate.
  6. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per indisciplina, per morosità o indegnità, che vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza non inferiore a due terzi dei suoi membri. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori il quale decide in via definitiva. I Soci dichiarati decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, saldando quanto dovuto e pagando una nuova quota d’iscrizione.
  7. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed eventuali contributi straordinari nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
  8. I membri dell’Associazione non debbono in nessun caso svolgere attività che possano arrecare pregiudizi o discredito danno all’Associazione stessa.
  9. Nessuna carica e’ retribuita nell’ambito degli organi direttivi. Il Consiglio Direttivo puo’ tuttavia stabilire di concedere il rimborso della spese documentate di Soci e Consiglieri incaricati di svolgere attivita’ per conto della Associazione.
  10.  

    TITOLO IV - PATRIMONIO

  11.  Il patrimonio è costituito da:.
    1. I contributi degli associati che verranno versati sotto forma di quote sociali annue
    2. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    3. contributi, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata eccezionale e straordinaria, provenienti dallo Stato, Regioni, dagli Enti locali e da ogni altro Ente pubblico e privato, nonché da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
  1. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in beneficenza o gratuitamente ad Enti o ad Istituzione affini, designante dall’ultimo Consiglio Ddirettivo e ratificate dall’ultima Assemblea dei soci.
  2. ESERCIZIO FINANZIARIO

  3.  L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno successivo. I bilanci verranno sottoposti alla approvazione della Assemblea dei Soci.

     

    TITOLO V - ORGANI SOCIALI

  5.  Sono organi dell’Associazione :
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori
  5. il Consiglio dei Pendolari.

a) Assemblea dei soci

  1. L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con la quota annuale. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
  2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante affissione di pubblici avvisi nel comprensorio della Valle dell’Aniene, nonché nella sede dell’Associazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e deve contenere, oltre che l'indicazione del luogo ove si terrà l'Assemblea (nella sede o altrove purché in territorio regionale), l'ordine del giorno e la data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno mezz’ora dopo la prima.
  3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, in deroga all’art. 20, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i Consiglieri e i Revisori effettivi.

  4.  L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa:
  1. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all’anno precedente, deliberati dal Consiglio Direttivo;
  2. elegge tra i propri membri maggiorenni i componenti che faranno parte del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Consiglio dei Pendolari;
  3. discute gli orientamenti organizzativi e le proposte del Consiglio Direttivo;
  4. tratta tutti gli argomenti che siano di sua competenza e che siano stati posti all’ordine del giorno.

I soci effettivi hanno diritto di far iscrivere all’O.d.G. la discussione in merito a determinati argomenti a condizione che la domanda presentata sia sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

  1. L'Assemblea Straordinaria puo’ essere convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne presenti la necessità.
  2.  L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
  3. - in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci;

    - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

    Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

    Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

  4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, che abbia diritto al voto, con semplice delega scritta autenticata da un membro del Consiglio. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
  5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente o in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.
  6. b) Il Consiglio Direttivo.

  7. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di undici persone elette tra i soci dalla Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche pubbliche. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e a maggioranza elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e quattro consiglieri. Il Presidente nomina, tra i consiglieri, il Segretario generale e il Tesoriere.
  8. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso da recapitarsi con qualsiasi mezzo documentabile, (compreso fax o posta elettronica) non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Il processo verbale è firmato da tutti i presenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  9. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

  10.  Il Consiglio Direttivo:
  1. promuove le iniziative necessarie per raggiungere lo scopo statutario dell’Associazione ed è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  2. cura le modalità e forme di esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
  3. provvede alla gestione economica e finanziaria e nell’Ambito degli stanziamenti di bilanci, all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari;
  4. redige il programma annuale e predispone entro il 30 marzo successivo il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
  6. compila i regolamenti interni che si rendessero necessari e li fa approvare dall’Assemblea;
  7. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  8. delibera sulla esclusione dei soci e stabilisce ogni anno la misura della quota di ammissione e dei contributi annuali dovuti dai soci;
  9. puo’ istituire uffici centrali e periferici e provvede ai servizi necessari al funzionamento dell’Associazione.

  1. In caso di dimissioni o decadimento di un Consigliere, esso verra’ sostuito da un eletto alla successiva Assemblea dei soci. In casi di eccezionale necessita’ il Consiglio puo’ provvedere alla sostituzione temporanea cooptando un altro Socio della Associazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire, secondo i criteri che riterra’ piu’ opportuni. Tale Consigliere restera’ in carica fino alla prima Assemblea.
  2. Il Consigliere che, senza far pervenire al Consiglio giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio, viene considerato dimissionario.
  3. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.
  4. Norma transitoria: I soci Fondatori, in deroga alla presente norma formano il primo Consiglio Direttivo e nominano al loro interno il Presidente e il Vicepresidente, che resteranno in carica fino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci durante la quale si svolgeranno le elezioni del Comitato Direttivo. La prima Assemblema deve essere svolta entro il primo anno di attività della associazione.
  5. c) Presidente e Vicepresidente

  6.  Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  7. Il Presidente sovrintende alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie alle eventuali funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

    Il Presidente del Consiglio che è anche Presidente dell’Assemblea ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

    Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed a qualunque grado di giurisdizione. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede alla firma dei mandati di pagamento.

    Previa autorizzazione del Consiglio, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio.

    d) Vicepresidente

  8. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento o di recesso dalla carica deciso per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.
  9. e) Segretario

  10. Il Segretario sovrintende a tutte le attività tecniche - amministrative dell’Associazione, sulla base delle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo. Cura la verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Cura la gestione ordinaria dell’Associazione.
  11. f) Tesoriere

  12. Il Tesoriere svolge attività tipicamente contabile curando il tesseramento dei soci ed aggiornamento del registro generale, tenendo i libri contabili. Egli quale custode e responsabile del patrimonio dell’Associazione, esige le quote di ammissione e quelle annuali, percepisce i contributi, le donazioni, i lasciti e qualsiasi altra entrata, esegue i pagamenti e, autorizzato dal Presidente, versa e preleva somme sui conti correnti bancari o postali nei limiti della liquidità.
  13. Aggiorna della situazione finanziaria il Consiglio su richiesta, ed almeno ogni 6 mesi.

    g) Collegio dei Revisori

  14. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede, e da due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I Revisori sono tutti eletti dall’Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Revisori durano in carica tre anni e la loro carica é incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
  15. Il Collegio dei Revisori svolge una funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria dell’Associazione. A fine esercizio redige in proposito una relazione per l’Assemblea che approvera’ il rendiconto Economico. Vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto Sociale. Il Collegio dei Revisori, a norma di legge, partecipa ad ogni seduta del Consiglio Direttivo e a tutte le assemblee dell’Associazione. I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
  16. Il Collegio dei Revisori si riunisce quando un membro del Collegio lo ritenga necessario ed almeno una volta ogni sei mesi e delle riunioni deve essere redatto processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.

    Il Collegio dei Revisori esercita anche le funzioni spettanti per legge al comitato dei probiviri.

  17. I soci ed il Consiglio sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Revisori la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Revisori le decisioni in materia di decadenza, recesso ed esclusione, nonché ogni controversia insorgente tra i singoli soci e l’Associazione, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.
  18. In tal caso, i Revisori decidono definitivamente ed inappellabilmente come arbitri amichevoli compositori, senza formalità di procedura stabiliti dai codici e dalle leggi vigenti. Non è ammesso reclamo in via giudiziale.

    h) Il Consiglio dei Pendolari

  19. Il Consiglio dei Pendolari é l’organo consultivo del Consiglio Direttivo. Esso ha funzioni consultive e propositive per la definizione dei progetti e delle iniziative dell’Associazione e svolge un ruolo di raccordo tra gli associati e il Consiglio Direttivo.
  20. Il numero dei membri del Consiglio dei Pendolari é variabile, ma non puo’ essere inferiore a quattro. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze riscontrate, ripartisce il territorio su cui opera l’associazione in 4 o piu’ Aree. Nell’ambito della Assemblea che procede alla elezione degli organi sociali, i soci appartenenti a ciascuna Area individuata eleggono a maggioranza un loro delegato che partecipera’ alla formazione del Consiglio dei Pendolari, e restera’ in carica per un periodo di tre anni. Il ruolo di delegato al Consiglio dei Pendolari non è incompatibile con gli altri ruoli associativi.
  21. Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio dei Pendolari può essere convocato anche su domanda di almeno 1/3 dei membri. E facolta’ di ciascun consigliere portare all’attenzione del Consiglio Direttivo qualsiasi istanza che possa provenire dai soci appartenenti all’Area territoriale che egli rappresenta. I Consiglieri operano inoltre nell’area di riferimento per facilitare le comunicazioni ed il coordinamento delle attivita’ della Associazione.
  22.  

    TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

  23. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell’Associazione nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.
  24. In caso di cessazione dell’Associazione, l’Assemblea o i liquidatori delibereranno sulla devoluzione del patrimonio.
  25. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

  26. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.
  27. Per quanto non è prescritto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e altre leggi vigenti in materia.

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