STATUTO
ASSOCIAZIONE PENDOLARI VALLE DELL’ANIENE
TITOLO I - COSTITUZIONE
- E’ costituita con sede in Via Cadorna 10 a Subiaco,
l’Associazione denominata "Associazione Pendolari Valle
dell’Aniene", detta anche "Comitato dei Pendolari" di seguito
detta Associazione.
- L’Associazione :
- è apartitica, aconfessionale, e ricreativa, sociale e
culturale,senza fini di lucro;, con le finalità rivolte a
tutelare i suoi aderenti;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo Titolo II e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua
esistenza;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il
patrimonio dell’organizzazione a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- La durata della associazione è illimitata.
TITOLO II -SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
- Scopo dell’Associazione è intraprendere tutte le
attività possibili, presso le autorità preposte e i
soggetti pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati,
al fine di :
- migliorare il livello del servizio pubblico e della mobilita’ in generale
- elevare la qualita’ della vita dei pendolari
- difendere i diritti civili dei soci e degli utenti dei vettori di
trasporto pubblico della Valle dell’Aniene, sia su gomma che su
ferro.
- L’Associazione ha per oggetto quello di redigere progetti e
proposte ed operareal fine di elevare il livello della qualità
della vita dei pendolari, difendendo i diritti civili dei soci e degli
utenti dei vettori di trasporto pubblico delle linee della Valle
dell’Aniene, sia su gomma che su ferro.
- A tal fine si attiva con: petizioni, organizzazione di
manifestazioni, redazione di note informative per gli utenti, lettere
aperte, sondaggi, indagini statistiche, diffusione di articoli sulla
stampa o attraverso altri mezzi di informazione o comunicazione,
nonché qualsiasi iniziativa ritenuta idonea allo scopo.
L’associazione si avvarra’ altresì di
attività collaterali quali attività ricreative e di
servizio per favorire la maggiore conoscenza e coesione tra gli utenti
del servizio pubblico residenti nei comuni della Valle
dell’Aniene e quant’altro sia ritenuto utile al
perseguimento del sopraccitato scopo.
- L’Associazione condanna e si dissocia da qualsiasi forma di
violenza, qualsiasi intento diffamatorio, qualsiasi forma di
istigazione a commettere un qualsiasi reato e qualsiasi attività
contro la legge.
- L’Associazione è disciplinata dal presente statuto
ed agisce nei limiti della legge 266 del 1991, dalle leggi statali,
regionali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
TITOLO III - SOCI
- Può iscriversi all’Associazione chiunque:
- usufruisca regolarmente stabilmente o saltuariamente del servizio pubblico per recarsi sul luogo di studio o di lavoro;
- accetti il presente Statuto e condivida gli scopi della Associazione;
- versi la quota individuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- presenti regolare domanda di ammissione.
La ammissione verra’ sancita dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei suddetti requisiti.
- I soci si distinguono in:
- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari
Sono soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti nell’Atto Costitutivo.
Sono soci Oordinari tutti coloro che, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, partecipino attivamente alla vita associativa.
Sono soci Sostenitori tutti coloro che pur non
partecipando attivamente alla associazione, forniscano un sostegno
economico alle sue attività.
Il Consiglio Direttivo può nominare "soci
Onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla
vita o agli scopi dell’Associazione. Tali soci sono esenti dal
pagamento della quota associativa, e sono ammessi a tutti gli effetti
alla vita della Associazione.
- I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a
pagare le quote sociali ed eventuali contributi straordinari
nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare il
lavoro preventivamente concordato.
- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per
indisciplina, per morosità o indegnità, che vengono
dichiarate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza non
inferiore a due terzi dei suoi membri. In quest’ultimo caso
è ammesso ricorso al collegio arbitrale (si intende al collegio dei revisori? O chi?) il quale decide in via definitiva.
- Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
(se maggiorenni) direttamente o per delega, e a recedere
dall’appartenenza all’associazione. In quest’ultimo
caso le quote associative gia’ versate non saranno rimborsate.
- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per
indisciplina, per morosità o indegnità, che vengono
dichiarate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza non
inferiore a due terzi dei suoi membri. In quest’ultimo caso
è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori il quale decide in
via definitiva. I Soci dichiarati decaduti per morosità
potranno, dietro domanda, essere riammessi, saldando quanto dovuto e
pagando una nuova quota d’iscrizione.
- I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a
pagare le quote sociali ed eventuali contributi straordinari
nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il
lavoro preventivamente concordato.
- I membri dell’Associazione non debbono in nessun caso
svolgere attività che possano arrecare pregiudizi o discredito
danno all’Associazione stessa.
- Nessuna carica e’ retribuita nell’ambito degli organi
direttivi. Il Consiglio Direttivo puo’ tuttavia stabilire di
concedere il rimborso della spese documentate di Soci e Consiglieri
incaricati di svolgere attivita’ per conto della Associazione.
TITOLO IV - PATRIMONIO
- Il patrimonio è costituito da:.
- I contributi degli associati che verranno versati sotto forma di quote sociali annue
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- contributi, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata
eccezionale e straordinaria, provenienti dallo Stato, Regioni, dagli
Enti locali e da ogni altro Ente pubblico e privato, nonché da
privati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
- In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in
beneficenza o gratuitamente ad Enti o ad Istituzione affini, designante
dall’ultimo Consiglio Ddirettivo e ratificate dall’ultima
Assemblea dei soci.
ESERCIZIO FINANZIARIO
- L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e
quello preventivo dell’anno successivo. I bilanci verranno
sottoposti alla approvazione della Assemblea dei Soci.
TITOLO V - ORGANI SOCIALI
- Sono organi dell’Associazione :
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori
- il Consiglio dei Pendolari.
a) Assemblea dei soci
- L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con la
quota annuale. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta
tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. La convocazione
deve effettuarsi mediante affissione di pubblici avvisi nel
comprensorio della Valle dell’Aniene, nonché nella sede
dell’Associazione. L'avviso di convocazione deve essere
pubblicato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea
e deve contenere, oltre che l'indicazione del luogo ove si terrà
l'Assemblea (nella sede o altrove purché in territorio
regionale), l'ordine del giorno e la data e ora della prima e seconda
convocazione, che deve essere fissata almeno mezz’ora dopo la
prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette
formalità, in deroga all’art. 20, l'Assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i
soci con diritto di voto, tutti i Consiglieri e i Revisori effettivi.
- L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa:
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo e
il conto consuntivo relativo all’anno precedente, deliberati dal
Consiglio Direttivo;
- elegge tra i propri membri maggiorenni i componenti che faranno
parte del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Consiglio
dei Pendolari;
- discute gli orientamenti organizzativi e le proposte del Consiglio Direttivo;
- tratta tutti gli argomenti che siano di sua competenza e che siano stati posti all’ordine del giorno.
I soci effettivi hanno diritto di far iscrivere
all’O.d.G. la discussione in merito a determinati argomenti a
condizione che la domanda presentata sia sottoscritta da almeno un
terzo dei soci.
- L'Assemblea Straordinaria puo’ essere convocata dal
Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo
ogni qual volta se ne presenti la necessità.
- L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni
dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima
come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Per le votazioni si procederà normalmente
col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali
o quando trattasi di persone si procederà col sistema della
votazione a scrutinio segreto.
- I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare da un altro socio, che abbia diritto al voto, con
semplice delega scritta autenticata da un membro del Consiglio. Ciascun
socio può rappresentare non più di un altro socio. Le
deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e
conservate tra gli atti sociali.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed in
sua assenza dal Vice Presidente o in sua assenza da altra persona
designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea
nomina il segretario dell'Assemblea.
b) Il Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a
un massimo di undici persone elette tra i soci dalla Assemblea. I
membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche pubbliche.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e a maggioranza elegge
nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e quattro consiglieri. Il
Presidente nomina, tra i consiglieri, il Segretario generale e il
Tesoriere.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è
fatta a mezzo avviso da recapitarsi con qualsiasi mezzo documentabile,
(compreso fax o posta elettronica) non meno di cinque giorni prima
dell'adunanza. Il processo verbale è firmato da tutti i
presenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
dei membri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece
segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. A
parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del
Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la
reiezione della proposta.
- Il Consiglio Direttivo:
- promuove le iniziative necessarie per raggiungere lo scopo
statutario dell’Associazione ed è investito della gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- cura le modalità e forme di esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- provvede alla gestione economica e finanziaria e
nell’Ambito degli stanziamenti di bilanci,
all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari;
- redige il programma annuale e predispone entro il 30 marzo
successivo il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- compila i regolamenti interni che si rendessero necessari e li fa approvare dall’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- delibera sulla esclusione dei soci e stabilisce ogni anno la
misura della quota di ammissione e dei contributi annuali dovuti dai
soci;
- puo’ istituire uffici centrali e periferici e provvede ai servizi necessari al funzionamento dell’Associazione.
- In caso di dimissioni o decadimento di un Consigliere, esso
verra’ sostuito da un eletto alla successiva Assemblea dei soci.
In casi di eccezionale necessita’ il Consiglio puo’
provvedere alla sostituzione temporanea cooptando un altro Socio della
Associazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito
della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il Consigliere
da sostituire, secondo i criteri che riterra’ piu’
opportuni. Tale Consigliere restera’ in carica fino alla prima
Assemblea.
- Il Consigliere che, senza far pervenire al Consiglio
giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio,
viene considerato dimissionario.
- I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, documentate e approvate dal Consiglio
Direttivo.
- Norma transitoria: I soci Fondatori, in deroga alla presente
norma formano il primo Consiglio Direttivo e nominano al loro interno
il Presidente e il Vicepresidente, che resteranno in carica fino allo
svolgimento della prima Assemblea dei soci durante la quale si
svolgeranno le elezioni del Comitato Direttivo. La prima Assemblema
deve essere svolta entro il primo anno di attività della
associazione.
c) Presidente e Vicepresidente
- Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino
all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali.
Il Presidente sovrintende alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo ed adempie alle eventuali funzioni attribuitegli
dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
Il Presidente del Consiglio che è anche
Presidente dell’Assemblea ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi in giudizio. Il Presidente
perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi
titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Ha anche la facoltà di stare in giudizio
nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti
a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed a
qualunque grado di giurisdizione. Dà esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede
alla firma dei mandati di pagamento.
Previa autorizzazione del Consiglio, può
delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un
membro del Consiglio.
d) Vicepresidente
- Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o di impedimento o di recesso dalla carica deciso per gravi
motivi dal Consiglio Direttivo.
e) Segretario
- Il Segretario sovrintende a tutte le attività tecniche -
amministrative dell’Associazione, sulla base delle direttive
impartitegli dal Consiglio Direttivo. Cura la verbalizzazione delle
sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Cura la
gestione ordinaria dell’Associazione.
f) Tesoriere
- Il Tesoriere svolge attività tipicamente contabile curando
il tesseramento dei soci ed aggiornamento del registro generale,
tenendo i libri contabili. Egli quale custode e responsabile del
patrimonio dell’Associazione, esige le quote di ammissione e
quelle annuali, percepisce i contributi, le donazioni, i lasciti e
qualsiasi altra entrata, esegue i pagamenti e, autorizzato dal
Presidente, versa e preleva somme sui conti correnti bancari o postali
nei limiti della liquidità.
Aggiorna della situazione finanziaria il Consiglio su richiesta, ed almeno ogni 6 mesi.
g) Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi, uno dei quali lo presiede, e da due supplenti, destinati a
subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che
eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I
Revisori sono tutti eletti dall’Assemblea la quale
nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Revisori
durano in carica tre anni e la loro carica é incompatibile con
quella di membro del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori svolge una funzione di controllo sulla
gestione economico finanziaria dell’Associazione. A fine
esercizio redige in proposito una relazione per l’Assemblea che
approvera’ il rendiconto Economico. Vigila inoltre
sull'osservanza della legge e dello Statuto Sociale. Il Collegio dei
Revisori, a norma di legge, partecipa ad ogni seduta del Consiglio
Direttivo e a tutte le assemblee dell’Associazione. I Revisori
possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo. Di ogni ispezione, anche individuale,
dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Il Collegio dei Revisori si riunisce quando un
membro del Collegio lo ritenga necessario ed almeno una volta ogni sei
mesi e delle riunioni deve essere redatto processo verbale firmato da
tutti gli intervenuti.
Il Collegio dei Revisori esercita anche le funzioni spettanti per legge al comitato dei probiviri.
- I soci ed il Consiglio sono obbligati a rimettere alle decisioni
del Collegio dei Revisori la risoluzione di tutte le controversie che
comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle
disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni
prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione
soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza del Collegio dei Revisori le decisioni in
materia di decadenza, recesso ed esclusione, nonché ogni
controversia insorgente tra i singoli soci e l’Associazione,
nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente
ai rapporti sociali.
In tal caso, i Revisori decidono definitivamente
ed inappellabilmente come arbitri amichevoli compositori, senza
formalità di procedura stabiliti dai codici e dalle leggi
vigenti. Non è ammesso reclamo in via giudiziale.
h) Il Consiglio dei Pendolari
- Il Consiglio dei Pendolari é l’organo consultivo del
Consiglio Direttivo. Esso ha funzioni consultive e propositive per la
definizione dei progetti e delle iniziative dell’Associazione e
svolge un ruolo di raccordo tra gli associati e il Consiglio Direttivo.
- Il numero dei membri del Consiglio dei Pendolari é
variabile, ma non puo’ essere inferiore a quattro. Il Consiglio
Direttivo, sulla base delle esigenze riscontrate, ripartisce il
territorio su cui opera l’associazione in 4 o piu’ Aree.
Nell’ambito della Assemblea che procede alla elezione degli
organi sociali, i soci appartenenti a ciascuna Area individuata
eleggono a maggioranza un loro delegato che partecipera’ alla
formazione del Consiglio dei Pendolari, e restera’ in carica per
un periodo di tre anni. Il ruolo di delegato al Consiglio dei Pendolari
non è incompatibile con gli altri ruoli associativi.
- Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del
Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente
dell’Associazione. Il Consiglio dei Pendolari può essere
convocato anche su domanda di almeno 1/3 dei membri. E facolta’
di ciascun consigliere portare all’attenzione del Consiglio
Direttivo qualsiasi istanza che possa provenire dai soci appartenenti
all’Area territoriale che egli rappresenta. I Consiglieri operano
inoltre nell’area di riferimento per facilitare le comunicazioni
ed il coordinamento delle attivita’ della Associazione.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell’Associazione
nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente
fra i soci e stabilendone i poteri.
- In caso di cessazione dell’Associazione, l’Assemblea o i liquidatori delibereranno sulla devoluzione del patrimonio.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio
Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli
successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.
- Per quanto non è prescritto dal presente Statuto, valgono
le norme del vigente Codice Civile e altre leggi vigenti in materia.
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